7 Lug 2020, 11:26 | Casa | Scritto da : Reporter
Le detrazioni da ECOBONUS si applicano a ogni immobile riscaldato
Gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni sono oggi in Ecobonus, detraibili al 50% in 10 anni. L’ecobonus si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES. Sono previsti dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica. Per accedere al super ecobonus è necessario attendere i Decreti attuativi e le necessarie procedure dell’Agenzia delle Entrate. La sostituzione di serramenti può rientrare nel super ecobonus se abbinato agli interventi sotto descritti che sono agevolabili al 110%: Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.: cappotti) – limite di spesa: 60.000 euro per ogni unità immobiliare; Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare; Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici unifamiliari – limite di spesa: 30.000 euro. Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente legislazione (Ecobonus: 60.000 euro – Ristrutturazione: 96.000 euro), detraibili in 5 anni. L’intervento al 110% deve comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta (APE), deve essere asseverato da un tecnico abilitato con asseverazione tecnica e di congruità delle spese, i materiali isolanti utilizzati per l’isolamento delle parti opache devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM), deve essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale, deve riguardare detrazioni di persone fisiche.